Accordo

Art. 10

Cessazione e sospensione dall'incarico

In vigore dal 5 ago 1987
L'incarico conferito ai sensi delle norme del presente accordo, oltre che per le cause di decadenza espressamente previste dall'accordo stesso, cessa: 1) per compimento del sessantacinquesimo anno di età; 2) per provvedimento adottato dalla commissione di cui all'art. 9; 3) per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione; 4) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale; 5) per mancata ingiustificata frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al seguente art. 19; 6) per recesso del medico da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso scritto di almeno trenta giorni; 7) per inidoneità psico-fisica accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato. Il medico è sospeso dal servizio senza diritto a compensi per: a) provvedimenti della commissione di cui all'art. 9; b) sospensione dall'albo professionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;292#art-a-10

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