Accordo
Art. 10
10 / 24Cessazione e sospensione dall'incarico
In vigore dal 5 ago 1987
L'incarico conferito ai sensi delle norme del presente accordo, oltre che per le cause di decadenza espressamente previste dall'accordo stesso, cessa:
1) per compimento del sessantacinquesimo anno di età;
2) per provvedimento adottato dalla commissione di cui all';
3) per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
4) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
5) per mancata ingiustificata frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al seguente ;
6) per recesso del medico da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso scritto di almeno trenta giorni;
7) per inidoneità psico-fisica accertata da apposita commissione
costituita da un medico designato dall'interessato e da uno
designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato. Il medico è sospeso dal servizio senza diritto a compensi per:
a) provvedimenti della commissione di cui all';
b) sospensione dall'albo professionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;292#art-a-10