Accordo

Art. 5

Massimale orario

In vigore dal 5 ago 1987
Gli incarichi disciplinati dalle norme di cui al presente accordo possono essere espletati per conto di una sola U.S.L. e sono conferibili per un orario settimanale minimo di 8 ore e massimo di 24 ore. Prima di dar luogo alla procedura per il conferimento degli incarichi di cui al precedente , gli orari disponibili nell'ambito dei servizi di guardia medica vengono assegnati ai medici già titolari, nell'ambito della U.S.L. di incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo, secondo l'ordine di anzianità di incarico nell'ambito della stessa U.S.L., fino a concorrenza del massimale orario di ciascuno, tenendo presente che: salvo quanto disposto dalla lettera c) dell', l'orario massimo di 24 ore può essere assegnato al medico che, per lo svolgimento di altre attività, non abbia un impegno settimanale superiore a 12 ore; l'orario settimanale di incarico è proporzionalmente ridotto, fino ad un minimo di 8 ore, nei confronti dei medici che abbiano altri impegni settimanali per un numero di ore superiore a 12 e fino ad un massimo di 28 o in alternativa per un numero di scelte secondo la tabella riportata di seguito: Parte di provvedimento in formato grafico Per esigenze di servizio, d'intesa con l'interessato, l'incarico può anche essere espletato secondo turni orari settimanali di differente durata, fermo restando il limite di orario mensile derivante dalla lettera d'incarico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;292#art-a-5

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