Accordo

Art. 30

Contributo ENPAM

In vigore dal 5 ago 1987
A favore dei medici specialisti che prestano la loro attività ai sensi del presente accordo, l'U.S.L. versa - di norma mensilmente, al massimo trimestralmente - con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM, di cui al decreto del Ministero del lavoro 15 ottobre 1976, e successive modificazioni, un contributo del ventidue per cento (22%) di cui il tredici per cento (13%) a proprio carico e il nove per cento (9%) a carico di ogni singolo specialista, calcolato sul compenso tabellare (compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all'), sul premio di collaborazione, sulle quote di caro-vita, sui compensi per eventuali prolungamenti dell'orario di lavoro, sui compensi per attività "extra-moenia" di cui all' e sull'indennità di disponibilità di cui all'. Nota all': Il decreto ministeriale 15 ottobre 1976 reca: "Regolamenti dei fondi di previdenza a favore dei medici mutualisti: ambulatoriali, generici e specialisti esterni".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291#art-a-30

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