Accordo

Art. 25

Tutela sindacale

In vigore dal 5 ago 1987
Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuto a ciascun sindacato di categoria dei medici ambulatoriali firmatario del presente accordo l'istituto del distacco sindacale nelle seguenti misure: 1) un distacco totale ogni duemila iscritti; 2) 1.500 ore annue per ogni mille iscritti per l'espletamento dei compiti, connessi al rinnovo ed all'applicazione dell'accordo e per i rapporti con gli enti locali del Servizio sanitario nazionale. Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti è rilevato a livello provinciale sulla base dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato nazionale - viene effettuata a cura delle UU.SS.LL. la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo . Il diritto di cui al primo comma del presente articolo è riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria dei medici ambulatoriali strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale. Il distacco sindacale di cui ai punti 1) e 2) che precedono è calcolato, per gli specialisti che ne usufruiscono come attività di servizio ed ha piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente accordo. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali facenti parte dei comitati e delle commissioni previsti dal presente accordo, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 novembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli assessori regionali alla sanità e al Ministero della sanità, i nominativi degli specialisti per i quali chiede il distacco sindacale, la sede di servizio, l'orario settimanale del medico ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto il distacco. Gli assessori regionali alla sanità provvedono a darne comunicazione alle UU.SS.LL. interessate entro il 31 dicembre di ciascun anno. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con preavviso dallo specialista interessato alla U.S.L. presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291#art-a-25

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