Accordo
Art. 28
Prolungamento dell'orario di lavoro
In vigore dal 5 ago 1987
Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo sia necessario superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnato al medico specialista, l'U.S.L. provvede ad indicare le modalità organizzative e ad autorizzare il prolungamento dell'orario di servizio, previo consenso dello specialista interessato.
Analoga richiesta può essere avanzata dallo specialista alla U.S.L.
Al sanitario autorizzato a prolungare l'orario verrà corrisposto il compenso orario di cui all' maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianità al medesimo spettanti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291#art-a-28