Accordo

Art. 27

Malattia - Gravidanza

In vigore dal 5 ago 1987
Allo specialista confermato nell'incarico che si assenta per comprovata malattia o infortunio - anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi - che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, l'U.S.L. corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i primi sei mesi e al 50% per i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi. Lo specialista non ancora confermato, in caso di malattia o infortunio ha diritto alla conservazione dell'incarico senza corresponsione di compensi, per la durata massima di dodici mesi. Alla specialista confermata nell'incarico, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'U.S.L. mantiene l'incarico per sei mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di quattordici settimane. La U.S.L. può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291#art-a-27

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