Accordo
Art. 35
Prestazioni di particolare impegno professionale
In vigore dal 5 ago 1987
Fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all', lo specialista salvo controindicazioni cliniche, è tenuto ad effettuare, secondo modalità organizzative convenute con le UU.SS.LL., durante il normale orario di servizio, purchè le liste di attesa non vadano oltre i sette giorni, gli atti e gli interventi di particolare impegno professionale previsti nell'allegato C finalizzati alla definizione diagnostica e alla continuità terapeutica, allo scopo di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi nell'area della specialistica extra-degenza.
Per l'espletamento di tali interventi allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario iniziale di cui all', rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione.
In ogni caso gli emolumenti di cui al comma precedente, da corrispondere con cadenza quadrimestrale, non possono superare nell'arco del quadrimestre il cinquanta per cento dei compensi orari spettanti allo specialista in base alla lettera di incarico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291#art-a-35