Accordo

Art. 37

Indennità di disagiatissima sede e indennità di bilinguismo

In vigore dal 5 ago 1987
Per lo svolgimento di attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio orario nella misura e con le modalità concordate a livello regionale con i sindacati firmatari del presente accordo. È riconosciuta l'indennità di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nella provincia autonoma di Bolzano in possesso del relativo attestato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291#art-a-37

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