Accordo
Art. 36
Realizzazione degli obiettivi di programmazione sanitaria
In vigore dal 5 ago 1987
Per facilitare la realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, le unità sanitarie locali corrispondono agli specialisti ambulatoriali la somma di lire 600 per ogni ora di attività effettivamente espletata secondo la lettera di incarico.
Tale erogazione è ininfluente ai fini di ogni altro istituto di carattere normativo ed economico previsto del presente accordo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291#art-a-36