Accordo

Art. 34

Indennità di disponibilità

In vigore dal 5 ago 1987
A partire dal 1 gennaio 1986 agli specialisti che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennità di disponibilità nella misura di L. 1.995 per ogni ora risultante dalla lettera di incarico. Tale indennità è elevata a L. 2.490 dal 1 gennaio 1987 e a L. 3.000 dal 1 gennaio 1988. L'indennità in parola subisce tutti i riflessi degli altri istituti di carattere normativo ed economico previsti dal presente accordo, ad eccezione delle quote di caro-vita di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291#art-a-34

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