Accordo
Art. 34
Indennità di disponibilità
In vigore dal 5 ago 1987
A partire dal 1 gennaio 1986 agli specialisti che svolgono
esclusivamente attività ambulatoriale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennità di disponibilità nella misura di L.
1.995 per ogni ora risultante dalla lettera di incarico.
Tale indennità è elevata a L. 2.490 dal 1 gennaio 1987 e a L. 3.000 dal 1 gennaio 1988.
L'indennità in parola subisce tutti i riflessi degli altri istituti di carattere normativo ed economico previsti dal presente accordo, ad eccezione delle quote di caro-vita di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291#art-a-34