Capo III
Art. 97
Indennità per i direttori degli Istituti zooprofilattici
In vigore dal 20 dic 1990
1. Ai direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali è attribuita l'indennità di coordinamento di L. 2.800.000 annua lorda per dodici mensilità.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con l'art. 110, comma 6) che a decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennita' di cui all'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 e' rideterminata in L. 3.780.000.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-97