Capo IV
Art. 100
Aumenti economici
In vigore dal 12 lug 1987
1. Gli aumenti annui di stipendio e indennità derivanti dal presente accordo rispetto alle corrispondenti voci di cui alla tabella dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 vengono corrisposti in ragione di:
30% dal 1 gennaio 1986;
65% dal 1 gennaio 1987 (compreso il 30% del 1986);
100% dal 1 gennaio 1988 (compreso il 65% del 1987).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-100