Capo IV

Art. 100

Aumenti economici

In vigore dal 12 lug 1987
1. Gli aumenti annui di stipendio e indennità derivanti dal presente accordo rispetto alle corrispondenti voci di cui alla tabella dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 vengono corrisposti in ragione di: 30% dal 1 gennaio 1986; 65% dal 1 gennaio 1987 (compreso il 30% del 1986); 100% dal 1 gennaio 1988 (compreso il 65% del 1987).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-100

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