Capo III
Art. 98
Indennità di rischio radiologico
In vigore dal 12 lug 1987
1. L'indennità di rischio radiologico di cui all' spetta, altresì, al personale medico anestesista rianimatore in quanto sottoposto al doppio rischio da radiazioni ionizzanti e da gas e vapori anestetici.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-98