Capo III

Art. 98

Indennità di rischio radiologico

In vigore dal 12 lug 1987
1. L'indennità di rischio radiologico di cui all' spetta, altresì, al personale medico anestesista rianimatore in quanto sottoposto al doppio rischio da radiazioni ionizzanti e da gas e vapori anestetici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-98

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo