Capo II
Art. 93
Paga oraria giornaliera
In vigore dal 12 lug 1987
1. La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 di tutte le competenze percepite mensilmente.
2. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore settimanali; per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel caso di 36 ore settimanali; per 4,75 nel caso di orario di 28,30 ore settimanali; per 4,58 nel caso di orario di 27,30 ore settimanali e per 4,50 nel caso di 27 ore settimanali.
3. Le trattenute per assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate) sono effettuate sulla base della paga oraria o giornaliera di cui ai precedenti commi.
4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle Organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione dal lavoro.
5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non darà luogo ad alcuna retribuzione, qualora non sia riscontrata la presenza del dipendente secondo i procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-93