Capo II
Art. 88
Attività libero professionale dei veterinari
In vigore dal 12 lug 1987
1. L'attività libero-professionale del personale veterinario è esercitata alle condizioni di cui all', purchè tale attività venga prestata nell'ambito delle strutture dei servizi e presidi pubblici, con i limiti e le modalità fissati dalla legge regionale.
2. Per l'effettuazione di consulti e consulenze da parte dei veterinari si applica la normativa di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-88