Capo II
Art. 89
Compatibilità del personale medico e veterinario
In vigore dal 12 lug 1987
1. L'attività libero-professionale deve essere esercitata alla condizione che:
a) venga prestata al di fuori del normale orario di servizio, dell'eventuale plus orario e non rientri nell'ambito del lavoro straordinario;
b) non sia in contrasto con i compiti di istituto;
c) non venga prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia comunque in contrasto con gli interessi dell'ente e sia in ogni caso subordinata all'impegno di garantire la piena funzionalità dei servizi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-89