Capo II

Art. 85

Libera professione

In vigore dal 20 dic 1990
1. Le regioni e gli enti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, devono adottare gli atti necessari per garantire che ai medici dipendenti venga assicurato l'esercizio del diritto all'attività libero-professionale, sia in regime ambulatoriale che in costanza di ricovero, nell'ambito dei servizi, presidi e strutture della unità sanitaria locale. 2. Sul piano organizzativo l'ufficio di direzione delle unità sanitarie locali od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti predetermina, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e d'intesa con i medici interessati, i giorni e le ore in cui può svolgersi l'attività libero-professionale ambulatoriale, individuando, altresì, i necessari ed idonei locali e riserva spazi idonei, entro il limite variabile di posti letto dal 4% al 10% del totale, che possono in parte prescindere anche da riferimenti di conforto alberghiero in caso di mancanza di camere separate. 3. Gli enti, qualora si trovino in presenza di obiettive carenze di adeguate ed idonee strutture sanitarie o di accertata impossibilità organizzativa, devono utilizzare spazi in strutture private, sulla base di apposite convenzioni, da stipulare in conformità allo schema tipo predisposto dal Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Tale convenzionamento degli spazi deve essere configurato come soluzione provvisoria nelle more della riorganizzazione dei relativi idonei spazi nella struttura pubblica e deve prevedere il termine tassativo di cessazione della loro utilizzazione fino alla predetta riorganizzazione. 5. L'atto di stipula delle convenzioni a termine per l'acquisizione degli spazi in strutture private deve essere preventivamente autorizzato dalla regione e successivamente notificato, con idonea motivazione, al Ministero della sanità al fine di garantire il flusso informativo di base indispensabile per le scelte conseguenti di programmazione sanitaria. 6. Qualora gli enti non provvedano a garantire al medico a tempo pieno l'esercizio dell'attività libero professionale, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, entro sessanta giorni dalla domanda dell'interessato, questi può chiedere l'intervento della commissione regionale di cui all'. 7. In attesa dell'emanazione dello schema tipo di convenzione predisposto dal Ministero della Sanità, le Regioni possono stipulare apposite convenzioni con strutture private al fine di consentire al personale medico l'esercizio dell'attività libero professionale, fermo rimanendo l'obbligo di adeguamento di dette convenzioni agli schemi tipo non appena emanati. In caso di mancata emanazione del predetto schema tipo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i medici dipendenti sono autorizzati ad esercitare l'attività libero-professioniale in via derogatoria e temporanea, con le tariffe e con le modalità previste per le consulenze ed i consulti.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-85

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