Capo II
Art. 87
Tabella di ripartizione dei proventi
In vigore dal 12 lug 1987
1. La ripartizione dei proventi prodotti dall'attività libero-professionale svolta dai medici dipendenti è disciplinata nel modo seguente:
1) - Attività libero-professionale in costanza di ricovero:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
2. I proventi di competenza del personale medico verranno ripartiti come segue:
1) - al medico dell'equipe curante prescelto all'atto del ricovero il 15%;
2) - la restante quota sarà successivamente ripartita con le seguenti modalità:
Primario............................ 1,80 Aiuto.............................. 1,40 Assistenti........................... 1,00
3) - Al primario dovrà essere in ogni caso assicurata una compartecipazione in misura non inferiore al 25% dell'importo spettante all'intera equipe. Anche in tal caso il rimanente 75% verrà ripartito tra gli altri medici con i criteri di cui ai numeri 1) e 2), del comma 2.
3. I proventi dell'attività libero-professionale vengono riscossi dall'amministrazione di appartenenza che provvederà ad attribuire ai singoli medici che hanno effettuato le prestazioni la quota parte di loro spettanza.
4. Le amministrazioni sono tenute ad effettuare la tempestiva contabilizzazione dei proventi percepiti che devono essere ripartiti e corrisposti agli interessati nella cadenza del pagamento della retribuzione del mese successivo a quello in cui si è svolta la prestazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-87