Titolo V

Art. 91

Principio della omogeneizzazione economica tra accordo di lavoro e convenzioni

In vigore dal 29 ott 1987
1. Nel quadro della contestualità e contemporaneità fra accordo unico nazionale ex della legge n. 93/1983 e successive modificazioni ed accordi collettivi ex della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si riconosce che il principio della omogeneizzazione fra i due istituti costituisce il punto obbligatorio di riferimento per il confronto fra parte pubblica e organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto. 2. La definizione di tale riferimento è prioritaria al rinnovo degli accordi sopra indicati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-91

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