Capo IV
Art. 99
Erogazione delle indennità
In vigore dal 29 ott 1987
1. Le indennità previste nella parte II del presente decreto vengono corrisposte per dodici mensilità riferite all'anno solare, ad eccezione della indennità medico-professionale di tempo pieno e medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria, che sono corrisposte per tredici mensilità.
2. Per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, l'indennità medico professionale di tempo pieno va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ove non ancora liquidata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-99