Art. 97 · Indennità per i direttori degli Istituti zooprofilattici
Capo III

Art. 97

64 / 124

Indennità per i direttori degli Istituti zooprofilattici

In vigore dal 20 dic 1990
1. Ai direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali è attribuita l'indennità di coordinamento di L. 2.800.000 annua lorda per dodici mensilità.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con l'art. 110, comma 6) che a decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennita' di cui all'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 e' rideterminata in L. 3.780.000.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-97