Capo IV
Art. 61
Norma di primo inquadramento
In vigore dal 20 dic 1990
1. L'indennità prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, è soppressa con decorrenza 1 gennaio 1988. La stessa è invece ridotta dal 1 gennaio 1986 del 30% e dal 1 gennaio 1987 del 65%.
2. Al personale appartenente al ruolo professionale delle tabelle B), C) e D) dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, inquadrato al nono livello retributivo, con una anzianità di servizio alla data del 20 dicembre 1979 di sei anni, viene confermata l'erogazione della somma annua lorda di L. 2.500.000 in aggiunta al trattamento economico fissato dall' e dall'.
3. Tale somma cesserà di essere corrisposta nel caso in cui i beneficiari dovessero essere inquadrati nel 10° livello retributivo.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che "Agli ingegneri, architetti e geologi inquadrati nel IX livello retributivo, la somma annua lorda prevista dall'articolo 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' elevata a L. 7.140.000 a decorrere dal 1 luglio 1990".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-61