Capo V
Art. 62
Decorrenza degli aumenti
In vigore dal 12 lug 1987
1. Le indennità di cui ai precedenti articoli vengono corrisposte per 12 mensilità riferite all'anno solare.
2. Gli aumenti delle indennità rispetto alle precedenti misure vengono corrisposti dal 1 febbraio 1987.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-62