Capo III

Art. 57

Indennità di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti

In vigore dal 29 ott 1987
1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 1° al 7° livello operanti normalmente su due turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia con struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennità mensile lorda di L. 40.000. 2. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7° livello operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura nelle 24 ore giornaliere compete una indennità mensile lorda di L. 65.000. 3. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7° livello operanti in terapia intensiva o sale operatorie compete una indennità mensile lorda di L. 70.000; tale indennità compete anche all'operatore professionale dirigente. 4. Al restante personale compreso tra il 1° e 8° livello, che non rientri nelle fattispecie suindicate, sarà corrisposta, per l'intera vigenza dell'accordo, una indennità nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde. 5. Le indennità di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili, sono corrisposte per dodici mensilità e decorrono dal 1 febbraio 1987. 6. Dalla data di cui al comma 5, sono soppresse le indennità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-57

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