Capo III

Art. 54

Indennità di coordinamento

In vigore dal 20 dic 1990
1. Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, spetta l'indennità differenziata fissa annua lorda e costante di: a) L. 2.800.000 per unità sanitaria locale fino a 150.000 abitanti; b) L. 3.600.000 per unità sanitaria locale superiore a 150.000 abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex regionale.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con gli artt. 46, comma 2 e 110, comma 6) che "A decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennita' differenziate di coordinamento previste dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000. Dalla stessa data l'indennita' di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del medesimo decreto e' rideterminata in L. 1.400.000".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-54

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