Capo IV

Art. 59

Indennità di profilassi antitubercolare

In vigore dal 12 lug 1987
1. A tutto il personale operante in reparti o unità operative tisiologiche (pneumologiche) viene corrisposta una indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed eguale per tutti di L. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953, n. 310, e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-59

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