Capo IV

Art. 60

Indennità per servizio notturno e festivo

In vigore dal 12 lug 1987
1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di L. 1.400 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6. 2. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennità di L. 9.450 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 4.740 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dipendente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-60

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