Capo II
Art. 50
Indennità tecnico-professionale
In vigore dal 12 lug 1987
1. Al personale inquadrato nei livelli 9°, 10° e 11° dei ruoli sanitario, professionale e tecnico con esclusione dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, dei biologi, chimici e fisici compete una indennità tecnico-professionale nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
Livello 9°....................... L. 2.600.000 Livello 10°....................... L. 5.100.000 Livello 11°....................... L. 8.600.000
2. Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-50