Titolo QUINTO

Art. 47

Paga oraria giornaliera

In vigore dal 12 lug 1987
1. La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 di tutte le competenze percepite mensilmente. 2. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore settimanali, per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel caso di 36 ore settimanali. 3. Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate) saranno trattenute con applicazione della paga oraria e giornaliera di cui ai precedenti commi. 4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione dal lavoro. 5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non darà luogo ad alcuna retribuzione qualora non sia riscontrata la presenza del dipendente secondo procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-47

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