Titolo QUINTO
Art. 44
Istituzione 80 bis.
In vigore dal 8 dic 1987
1. È istituito un livello retributivo 80 bis di L. 11.300.000
annue lorde. I relativi profili professionali saranno determinati dalla commissione di cui all' ed il relativo inquadramento avrà decorrenza dal prossimo triennio contrattuale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-44