Art. 44 · Istituzione 80 bis.
Titolo QUINTO

Art. 44

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Istituzione 80 bis.

In vigore dal 8 dic 1987
1. È istituito un livello retributivo 80 bis di L. 11.300.000 annue lorde. I relativi profili professionali saranno determinati dalla commissione di cui all' ed il relativo inquadramento avrà decorrenza dal prossimo triennio contrattuale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-44