Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria›Titolo II
Art. 7
Il presidente
In vigore dal 4 set 1988
(Il presidente)
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto; sovrintende alle sua attività; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute.
Adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento, o comunque, in seduta straordinaria, non oltre 30 giorni dell'adozione del provvedimento stesso. In caso di mancata ratifica, tali provvedimenti decadono.
Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attività delle sezioni e dei servizi comuni.
Stipula, in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni.
Dispone le spese per le attività previste dalla lettera p) del precedente .
Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonché quelle relative alle variazioni di bilancio.
Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo .
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
Almeno cinque membri del consiglio direttivo possono chiedere il voto di fiducia sull'operato del presidente o su quello di altri membri del consiglio direttivo ricoprenti incarichi. Qualora la mozione di sfiducia ottenga i consensi dei due terzi dei componenti il consiglio direttivo, la persona in oggetto decade dall'incarico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604#art-sdi-7