Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria›Titolo I
Art. 2
Compiti dell'Istituto
In vigore dal 4 set 1988
(Compiti dell'Istituto)
I Compiti dell'IRRSAE - Liguria sono i seguenti:
1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;
2) condurre studi e ricerche in campo educativo;
3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche;
4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;
5) fornire consulenza sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale.
A tal fine l'Istituto, anche attraverso l'attività specifica dei propri organici:
a) raccoglie, classifica e divulga materiale bibliografico, documenti su studi e ricerche, materiale didattico di vario tipo concernente l'insegnamento di ogni ordine e grado;
b) promuove, per il perseguimento dei propri fini, rapporti con le
Università, il
Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca nazionale di documentazione pedagogica, gli IRSAE di altre regioni, gli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, i distretti scolastici, gli istituti scolastici, le Regioni, le amministrazioni locali o altri enti;
c) svolge e promuove direttamente studi o ricerche anche in relazione
a particolari esigenze locali
d) collabora, su richiesta, a forme di sperimentazione metodologico-didattica anche sotto la forma dell'espressione di pareri tecnici e dell'analisi dei risultati;
e) promuove iniziative aventi carattere di sperimentazione degli ordinamenti, delle strutture o dei programmi; esprime parere tecnico su iniziative di tale tipo, ne analizza i risultati;
f) promuove ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; fornisce consulenza tecnica alle iniziative promosse nell'ambito dei distretti, degli istituti, dei circoli; formula proposte per dette iniziative a livello nazionale e internazionale;
g) organizza propri laboratori di ricerca pedagogico-didattica o utilizza le attrezzature messe a disposizione a tal fine da Università, istituti scolastici o altri enti.
Per l'attuazione dei suddetti compiti gli Istituti si avvalgono, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altre regioni.
Ferma restando l'unicità della struttura dell'Istituto e la collocazione presso le sede di esso delle sezioni e dei servizi, le attività dell'Istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio regionale anche con la destinazione di parte del personale; in tal caso esse si appoggiano a uffici o istituzioni scolastiche già esistenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604#art-sdi-2