Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione LiguriaTitolo II

Art. 5

Funzioni del consiglio direttivo

In vigore dal 4 set 1988
(Funzioni del consiglio direttivo) Il consiglio direttivo è composto da 15 membri scelti e nominati ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 419. I componenti il consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo parteciapano, senza diritto di voto, il segretario dell'Istituto e i revisori dei conti. Il consiglio direttivo: a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministero della pubblica istruzione, nonché il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974. b) Elegge un vice presidente. Nella prima votazione le elezioni delle sopracitate cariche avvengono a maggioranza assoluta dei componenti in carica: nelle successive a maggioranza relativa. Tali cariche durano per la durata del consiglio. c) Designa tra i propri membri i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'Ente, i responsabili delle sezioni, ne coordina l'attività, discute le loro relazioni annuali. d) Elegge i membri della giunta esecutiva di cui al successivo . e) Delibera annualmente il programma delle attività con l'indicazione delle rela tive spese. f) Delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo. g) Autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali. h) Autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredità e donazioni e ad acquistare immobili. i) Delibera le modifiche al presente statuto nonché l'ordinamento interno. l) Delibera gli Ispettori tecnici della cui collaborazione intende avvalersi. m) Delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione dal Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonché sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale. n) Delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili. o) Delibera l'eliminazione dagli inventari e l'eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare. p) Stabilisce la somma annualmente il presidente è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici. q) Determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'Ufficio di ragioneria per le minute spese. r) Designa l'Istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione. s) Delibera circa l'alienazione dei beni e l'assunzione di mutui ed obbligazioni. t) Adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti f), h), o) e s) le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui alla lettera i), per quanto riguarda le modifiche al presente statuto, è approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604#art-sdi-5

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