Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria›Titolo II
Art. 10
I servizi
In vigore dal 4 set 1988
(I servizi)
I servizi comuni a tutte le sezioni dell'Istituto sono: di documentazione e informazione; di metodi e tecniche della ricerca sperimentale; di organizzazione delle attività di aggiornamento.
Essi hanno rispettivamente i compiti di:
a) raccolta, classificazione e divulagazione di documenti, libri, riviste, film o altro materiale su argomenti attinenti ai fini dell'Istituto anche attraverso un servizio di consultazione e, quando possibile, di prestito o distribuzione o con la pubblicazione di documenti relativi alle proprie iniziative;
b) acquisizione, verifica e promozione di metodi e tecniche della ricerca pedagogica sia direttamente sia attraverso consulenza e assistenza alle iniziative di sperimentazione;
c) organizzazione da parte dell'Istituto o con la collaborazione tra esso e l'Università o altri Enti di corsi e attività di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; consulenza su tali tipi di attività.
I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo, a sua richiesta, sull'andamento delle attività di rispettiva competenza, e in ogni caso sottopongono ad esso una relazione annuale.
Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi o sezioni o più servizi o sezioni, possono essere costituiti temporaneamente con compiti di studio e consulenza tecnica su progetti di ricerca e sperimentazione o sui programmi, sui metodi o sui servizi di aggiornamento del personale della scuola, comitati e gruppi di lavoro, composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'Istituto ai sensi dell'o comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
Può essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell', ultimo comma, e dell', penultimo ed ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31/Vz/1974, n. 419.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604#art-sdi-10