Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria›Titolo III
Art. 13
Modalità di assegnazione
In vigore dal 4 set 1988
(Modalità di assegnazione)
L'assegnazione del personale è disposta sulla base di concorsi per i titoli indetti presso l'Istituto, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero della pubblica istruzione, sentito il consiglio direttivo.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono fissati in stretta relazione con le diverse funzioni per le quali il concorso viene bandito: essi sono indicati dal consiglio direttivo e stabiliti nel bando di concorso. Nello stesso bando sono stabiliti, in funzione dei requisiti richiesti, i criteri e le modalità per la valutazione dei titoli presentati dai concorrenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604#art-sdi-13