Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria›Titolo IV
Art. 18
Esercizio provvisorio
In vigore dal 4 set 1988
(Esercizio provvisorio)
Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dello anno finanziario, l'Istituto è autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.
Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604#art-sdi-18