Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione LiguriaTitolo IV

Art. 22

Partite di giro

In vigore dal 4 set 1988
(Partite di giro) Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604#art-sdi-22

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