Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria›Titolo IV
Art. 22
Partite di giro
In vigore dal 4 set 1988
(Partite di giro)
Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604#art-sdi-22