Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria›Titolo IV
Art. 25
Variazioni di bilancio
In vigore dal 4 set 1988
(Variazioni di bilancio)
Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dei capitoli di spesa che presentino disponibilità, nonché in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate.
Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottare soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione entro 15 giorni dalla data delle delibere stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604#art-sdi-25