Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione LiguriaTitolo IV

Art. 27

Residui

In vigore dal 4 set 1988
(Residui) Le entrate accertate ma non riscosse durente l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi. La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza. Non è consentito tra i residui degli anni precedenti somme che non isano state compese nella competena dei relativi esercizi finanziari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604#art-sdi-27

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