Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria›Titolo IV
Art. 27
Residui
In vigore dal 4 set 1988
(Residui)
Le entrate accertate ma non riscosse durente l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi.
La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza.
Non è consentito tra i residui degli anni precedenti somme che non isano state compese nella competena dei relativi esercizi finanziari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604#art-sdi-27