Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria›Titolo IV
Art. 29
Istituto cassiere
In vigore dal 4 set 1988
(Istituto cassiere)
Il servizio di cassa deve essere espetato da un solo Istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento nei confronti dell'Ente, delle condizioni più favorevoli.
Per l'espletamento di particoari servizi l'Ente si può avvalere dei conti correnti nonché di istituzioni all'uopo convenzionati.
Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere
ordinati paga
menti, sono trasferiti alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o l'istituto cassiere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604#art-sdi-29