Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria›Titolo IV
Art. 33
Emissione delle reversali e dei mandati
In vigore dal 4 set 1988
(Emissione delle reversali e dei mandati)
Le reversali ed i mandati sono compilati in originale e copie.
L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronologico e su di essi devono essere apposte tra firme
e precisamente
quelle del presidente, del segretario e del responsabile dell'Uffico di ragioneria.
Nel reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento.
Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere.
Le reversali e i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604#art-sdi-33