Art. 33 · Emissione delle reversali e dei mandati
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione LiguriaTitolo IV

Art. 33

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Emissione delle reversali e dei mandati

In vigore dal 4 set 1988
(Emissione delle reversali e dei mandati) Le reversali ed i mandati sono compilati in originale e copie. L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronologico e su di essi devono essere apposte tra firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e del responsabile dell'Uffico di ragioneria. Nel reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento. Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere. Le reversali e i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604#art-sdi-33