Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria›Titolo III
Art. 12
Comandi di personale
In vigore dal 4 set 1988
(Comandi di personale)
L'I.R.R.S.A.E. - Ligura si avvale di personale comandato, appartenente ai ruoli del personale della scuola anche universitaria e a quelli del personale amministrativo, assegnato dal Ministero della pubblica istruzione in base all'ordinemento previsto dal presente statuto e alle esigenze accertate dal consiglio direttivo.
Il comando del personale presso l'Istituto ha la durata di un quinquennio e può essere rinnovato per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo e con il consenso degli interessati.
Il servizio prestato in posizione di comando presso l'Istituto è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604#art-sdi-12