Capo II

Art. 37

Prove musicali

In vigore dal 12 lug 1987
1. Il personale che intenda sostenere le prove musicali previste dai precedenti articoli, deve inoltrare specifica istanza entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. Le prove sono preordinate all'accertamento dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie di ciascun ruolo, parte o qualifica, con riguardo all'attività effettivamente svolta dal personale in servizio nella banda musicale all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-37

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