Titolo V
Art. 33
Titolari degli strumenti soppressi
In vigore dal 7 lug 2017
1. I titolari degli strumenti soppressi per effetto del presente decreto continuano a far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale quali orchestrali fino alla cessazione dal servizio e mantengono il trattamento e la progressione economica previsti per la parte e la qualifica nelle quali risultavano inseriti in base alla tabella B allegata al presente decreto.
Note all'articolo
- La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera f) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, e' abrogato l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.
- La L. 31 marzo 2000, n. 78, come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86, non prevede piu' (con l'art. 6, comma 5, lettera f)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-33