Titolo V

Art. 34

Norme transitorie per gli esecutori

In vigore dal 12 lug 1987
1. Il personale della banda musicale che, in base ad atti formali della Amministrazione, risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, compiti propri di una parte o qualifica superiore a quella nella quale viene inquadrato ai sensi dell', può chiedere di sostenere la prova pratica musicale prevista per l'accesso a detta parte o qualifica. 2. L'accertamento sulla corrispondenza delle attività svolte ai compiti propri della parte o qualifica superiore è effettuato dalla commissione esaminatrice di cui al successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-34

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