Capo II

Art. 39

Prova musicale per gli esecutori

In vigore dal 12 lug 1987
1. Per l'accesso alla prima parte A e B ed alla seconda parte A e B, il personale, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 dell', dovrà sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal repertorio lirico o sinfonico dello strumento suonato. 2. Per l'accesso alla terza parte A, la prova musicale consiste nell'esecuzione, con lo strumento suonato, di un brano musicale a scelta del candidato.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-39

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