Capo II

Art. 41

Punteggio di merito

In vigore dal 12 lug 1987
1. Le prove di cui all' si intendono superate qualora il candidato abbia riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-41

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