Capo II
Art. 41
Punteggio di merito
In vigore dal 12 lug 1987
1. Le prove di cui all' si intendono superate qualora il candidato abbia riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-41